STATUTO
Art. 1 - Denominazione e sede
E’ costituita l’Associazione Sportiva Dilettantistica denominata “Skorpion Karate asd” di seguito indicata “Skorpion Karate”.
Skorpion Karate in quanto non riconosciuta è disciplinata dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile.
Skoprion Karate ha sede legale in Solbiate Olona (Varese) 21058, via Varese nr. 24.
Art. 2 - Scopo
Skorpion Karate è un’associazione a carattere autonomo, libero, apolitico ed aconfessionale, non persegue scopi di lucro.
Skorpion Karate opera per fini sportivi, ricreativi e culturali per l’esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi e non discrimina in base al sesso, alla religione, alla razza e alle condizioni socio-economiche.
Skorpion Karate ha per scopo l’esercizio e l’organizzazione di attività sportive dilettantistiche, la formazione e la preparazione di atleti, compresa l’attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento delle attività sportive di seguito indicate, tutte nel quadro, con le finalità e con l’osservanza delle norme e delle direttive emanate dal C.O.N.I. nonché dalla FIJLKAM, dallo CSEN, nonché da quant’altre FNS ed EPS ai quali di volta in volta, a seconda delle necessità, il consiglio direttivo emanerà di affiliarsi:
· Arti marziali: Karate, Judo, Ju Jitsu, Tai Chi Chuan, Qi Gong, Taekwondo, Kendo, Kenjutsu, Kobudo, Kung Fu, Brazilian Jiu Jitsu, Kenpo, Aikido,Nippon Kempo, Capoiera, Grappling, MMA, Pancrazio e quant’altro rientri in questo settore;
· Sport da combattimento: Box, Kick Boxing, Full Contact, K1, Krav Maga e quant’altro rientri in questo settore;
· Functional Training finalizzato alla preparazione fisica delle sopra indicate discipline sportive e quant’altro rientri in questo settore;
· Yoga e quant’altro rientri in questo settore;
· Ginnastica posturale, ginnastica artistica, ginnastica ritmica, ginnastica acrobatica e quant’altro rientri in questo settore.
Skorpion Karate è soggetta al riconoscimento ai fini sportivi da parte del C.O.N.I..
Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, Skorpion Karate potrà, tra l’altro, svolgere l’attività di gestione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive, abilitate alla pratica delle sopra indicate discipline, procedendo anche a convenzioni con enti pubblici o privati, per lo svolgimento dell’attività istituzionale.
Skorpion Karate nell’ambito della propria attività istituzionale potrà organizzare competizioni sportive, campus, stage, corsi di aggiornamento e formazione, in ciascuno dei settori delle discipline sopra indicate.
Skorpion Karate nell’ambito della propria attività potrà organizzare eventi benefici devolvendo anche parte del ricavato ad associazioni che di volta in volta verranno individuate.
Skorpion Karate nell’ambito della propria attività potrà organizzare cerimonie di consegna di borse di studio ai propri soci meritevoli in base al regolamento all’uopo predisposto.
Skorpion Karate potrà svolgere attività accessorie che si considerano integrative e funzionali allo sviluppo dell’attività istituzionale; potrà altresì svolgere attività di tipo commerciale nel rispetto delle vigenti normative fiscali e amministrative; potrà gestire piccoli punti ristoro nei pressi degli impianti sportivi utilizzati.
Art. 3 - Colori sociali
I colori sociali sono bianco, rosso e blu.
Il logo è rappresentato da uno scorpione tribale con all’interno la scritta KARATE sotto la quale è riportata la bandiera italiana. Le eventuali altre discipline sportive praticate, di seguito indicate “sezioni” potranno prevedere l’indicazione della dicitura del tipo di sport praticato sotto la bandiera italiana con lo stesso carattere della scritta KARATE
Art. 4 - Affiliazione
Skorpion Karate si affilia alla FIJLKAM (Federazione Italiana Judo Lotta Karate e Arti Marziali) nonché allo CSEN (Centro Sportivo Educativo Nazionale), impegnandosi ad osservarne gli Statuti ed i Regolamenti, nonché a quant’altre FNS ed EPS si riterrà necessario per la pratica delle varie discipline sportive. Skorpion Karate si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti della/e FNS e del/degli EPS stessa/i dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico disciplinare attinenti all’attività sportiva.
Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti delle FNS e degli EPS nella parte relativa all’organizzazione o alla gestione delle società affiliate.
Art. 5 - Patrimonio
Il patrimonio sociale è formato dai contributi versati dai soci all’atto della costituzione o della successiva adesione, da beni mobili e immobili che Skorpion Karate possiede e da quanto potrà possedere in avvenire nonché da eventuali fondi di riserva costituiti con eventuali eccedenze di bilancio e da eventuali elargizioni e donazioni di associati e di terzi.
Art. 6 - Entrate
Le entrate sono costituite da:
a) quote associative annue o periodiche dei soci;
b) contributi ordinari o straordinari dei soci;
c) eventuali contributi del C.O.N.I., di Enti pubblici o di qualsiasi altro genere;
d) eventuali introiti di manifestazioni sportive e attività connesse nonché di eventuali sottoscrizioni.
Art. 7 - Anno sociale
L’esercizio sociale coincide con l’anno solare dal 1 gennaio al 31 dicembre. Il Consiglio Direttivo predispone il bilancio (o il rendiconto) che dovrà essere sottoposto all’approvazione dell’Assemblea entro 6 mesi dalla chiusura dell’esercizio.
E’ fatto divieto a Skorpion Karate di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
L’eventuale avanzo di gestione sarà impiegato per la realizzazione delle finalità istituzionali.
Art. 8 – Sezioni e sedi
Skorpion Karate potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.
Il consiglio direttivo potrà altresì deliberare di far utilizzare le proprie strutture ad altre associazioni sportive e/o ricreative, sia a titolo gratuito che dietro pagamento di una somma di denaro pattuita di volta in volta e previa emissione di regolare fattura con IVA, e nel rispetto delle norme fiscali ed amministrative, onde permettere a tali associazioni di svolgere la loro attività.
Art. 9 - Soci
Sono soci tutti coloro che partecipano alle attività sociali, sia sportive che ricreative. Soci dell’Associazione possono essere tutte le persone fisiche di ambo i sessi dotate di una irreprensibile condotta morale civile e sportiva e che non abbiano riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati non colposi, che facciano domanda scritta. Ai fini sportivi per irreprensibile condotta deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all’attività sportiva, con l’obbligo di astenersi da ogni forma d’illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell’Associazione stessa, delle FNS e degli EPS.
Art. 10 – Domanda di ammissione
Le domande di ammissione vengono esaminate e approvate o respinte dal Consiglio Direttivo, che in caso di reiezione della domanda ne indica le motivazioni. Il richiedente con la domanda di ammissione si impegna ad osservare il presente Statuto, le norme da esso richiamate, l’eventuale Regolamento interno, le disposizioni del Consiglio Direttivo. Deve, altresì, impegnarsi a versare la quota associativa e la quota mensile (o annuale) di cui all’art. 6 lettere a) e b) del presente Statuto.
In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall’esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne.
Art.11 - Categorie dei soci
Le categorie dei soci sono le seguenti :
a) Soci fondatori: coloro che, intervenendo nella fase costitutiva, danno vita all’Associazione;
b) Soci ordinari: coloro che aderiscono all’Associazione successivamente alla fase costitutiva.
Tutti i soci, fondatori e ordinari, devono versare la quota associativa e la quota mensile (o annuale) stabilita dall’Associazione ed hanno diritto di voto nelle Assemblee sociali.
c) Ciascun socio è titolare di uguali diritti nel rapporto associativo.
d) Non sono ammessi soci a carattere temporaneo.
Art. 12 - Diritti dei soci
I soci hanno diritto a candidarsi alle cariche sociali se in possesso dei requisiti richiesti dal successivo articolo 18, nonché a partecipare alla vita associativa e alle manifestazioni promosse dall’Associazione; hanno, inoltre, diritto a frequentare i locali e gli impianti sportivi di cui fruisce l’Associazione.
Tutti i soci che abbiano raggiunto la maggiore età esercitano il diritto di voto. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età, fino a quel momento i genitori dei figli minorenni non potranno esercitare l’elettorato attivo a cariche sociali ma unicamente concorrere nella presa di decisoni della vita societaria.
Art. 13 - Decadenza dei soci
La qualità di socio si perde:
a) per dimissioni;
b) per il venir meno dei requisiti per l’ammissione;
c) per radiazione nel caso di gravi infrazioni alle norme statutarie e di comportamenti contrari alla legge, comunque lesivi degli interessi sociali.
Le esclusioni di cui alle lettere b) e c) verranno sancite dall’Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo.
La radiazione è deliberata con maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo. Il provvedimento di radiazione deve essere ratificato dall’Assemblea all’uopo convocata, nel corso della quale si procederà in contraddittorio con il socio interessato che dovrà essere formalmente convocato. In caso di assenza ingiustificata del socio interessato regolarmente convocato, l’Assemblea potrà ugualmente procedere alla conseguente ratifica, o meno, del provvedimento di radiazione.
La quota o il contributo associativo sono intrasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è prevista la loro rivalutabilità.
Art. 14 - Organi dell’Associazione
Organi dell’Associazione sono:
a) l’Assemblea generale dei soci
b) il Presidente
c) il Consiglio Direttivo
Art. 15 - Assemblea dei soci
L’Assemblea generale è costituita da tutti i soci. L’Assemblea è indetta dal Consiglio Direttivo ed è convocata dal Presidente nella sede dell’Associazione e/o in altro luogo idoneo, mediante affissione di avviso nella sede dell’Associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria e/o elettronica e/o fax e/o telegramma, inviata ai soci, almeno otto giorni prima della data fissata per l’Assemblea, al domicilio risultante dal libro dei soci.
Nella lettera devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora della prima e della seconda convocazione dell’Assemblea nonché l’ordine del giorno.
La convocazione può aver luogo anche con raccomandata a mano consegnata entro il termine di otto giorni di cui sopra.
L’Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.
L’Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l’anno entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale per:
a) deliberare sul conto preventivo e consuntivo accompagnato dalla relazione predisposta dal Presidente;
b) eleggere, ogni quattro anni, il Presidente, il Consiglio Direttivo e ogni altro Organo direttivo o amministrativo dell’Associazione;
c) deliberare l’indirizzo generale dell’attività dell’Associazione;
d) deliberare sull’ammontare della quota associativa nonché della quota mensile o annuale, e su eventuali quote straordinarie;
e) deliberare su ogni altro argomento che non sia di competenza dell’Assemblea straordinaria o del Consiglio Direttivo o del Presidente.
L’Assemblea straordinaria viene indetta a seguito di richiesta scritta e motivata avanzata dalla metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo, o dalla metà più uno dei soci. In tal caso l’Assemblea deve essere convocata entro trenta giorni dalla richiesta dei soci.
L’Assemblea straordinaria delibera:
a) sulle proposte di modifica dello Statuto Sociale;
b) sugli atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari;
c) sull’integrazione degli Organi sociali elettivi qualora la decadenza degli stessi sia tale da comprometterne la funzionalità, non essendo possibile, di conseguenza, attendere la prima Assemblea ordinaria utile;
d) su ogni altro argomento di particolare interesse, gravità e urgenza, posto all’ordine del giorno;
e) sullo scioglimento dell’Associazione e sulle modalità di liquidazione.
Art. 16 - Validità assembleare
L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto al voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.
L’Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto al voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Trascorsa un’ora dalla prima convocazione tanto l’Assemblea ordinaria che l’Assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Per la modifica dell’Atto costitutivo e dello Statuto sociale, nonché per atti e contratti aventi come oggetto diritti reali occorre in prima convocazione la presenza di almeno due terzi degli associati aventi diritto al voto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in seconda convocazione unicamente il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per lo scioglimento dell’Associazione si applicano le disposizioni di cui al successivo art. 24.
Art. 17 - Diritti di partecipazione
Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell’Associazione tutti i soci in regola con il pagamento della quota mensile o annuale, per i quali sussiste il principio del voto singolo. Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di tre associati. Avranno diritto di voto attivo quindi potranno rivestire cariche sociali unicamente i soci maggiorenni.
Art. 18 - Funzionamento dell’Assemblea
L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente; in assenza di entrambi l’Assemblea nomina in qualità di Presidente una delle persone legittimamente intervenute all’assemblea e designata dalla maggioranza dei presenti.
L’assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori. L’assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell’assemblea è redatto da un Notaio.
Il Presidente verifica la regolarità delle deleghe e la regolare costituzione dell’assemblea, dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l’ordine delle votazioni.
Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione.
Art. 19 - Cariche sociali
Coloro che intendono essere eletti o rieletti nelle cariche sociali, devono presentare la propria candidatura almeno 30 giorni prima della data stabilita per l’effettuazione dell’Assemblea dandone comunicazione scritta al Presidente in carica dell’Associazione.
Per potersi candidare necessita essere in possesso dei seguenti requisiti:
- essere soci effettivi dell’Associazione e, quindi, essere in possesso dei requisiti indicati nell’articolo 8 del presente Statuto;
- non avere riportato nell’ultimo quinquennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive complessivamente superiori ad un anno, da parte della FNS ed EPS d’appartenza, del C.O.N.I. o di organismi sportivi internazionali riconosciuti;
- non ricoprire cariche sociali in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della medesima disciplina sportiva dilettantistica.
Il venir meno nel corso del mandato anche di uno solo dei requisiti di cui sopra, comporta l’immediata decadenza dalla carica.
Art. 20 – Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri che viene stabilito dall’Assemblea ordinaria fino ad un massimo di 7 (sette) eletti dall’assemblea e nel proprio ambito nomina il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario con funzioni di tesoriere. Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito. Il Consiglio Direttivo rimane in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente.
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto della maggioranza dei presenti.
Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione.
La carica di Presidente e di Consigliere è incompatibile con quella di Componente del Collegio dei Probiviri o del Collegio dei Revisori se istituiti dall’Assemblea.
Il componente del Consiglio Direttivo che nel corso dell’esercizio sociale risulti assente ingiustificato alle riunioni di Consiglio per cinque volte, anche non consecutive, decade automaticamente dalla carica.
Nel caso che per qualsiasi motivo durante il corso dell’esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri, i rimanenti provvederanno alla convocazione dell’assemblea dei soci per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.
Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti.
Art. 21 - Funzionamento del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi componenti, senza formalità.
Sono compiti del Consiglio Direttivo:
1) deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
2) redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all’Assemblea;
3) fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all’anno e convocare l’assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai soci:
4) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all’attività sociale da sottoporre all’approvazione dell’assemblea degli associati;
5) adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;
6) attuare le finalità previste dallo Statuto e l’attuazione delle decisioni dell’assemblea dei soci;
7) la gestione sportiva ordinaria e straordinaria nonché l’amministrazione ordinaria dell’Associazione.
Art. 22 – Il Presidente – Vice Presidente – Segretario
Il Presidente, per delega del Consiglio Direttivo, dirige l’Associazione e ne è il legale rappresentante in ogni evenienza. Esso potrà validamente rappresentarla in tutti gli atti, contratti, giudizi, nonché in tutti i rapporti con Enti, Società, Istituti pubblici e privati.
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.
Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l’amministrazione dell’Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.
Art. 23 - Il rendiconto
Il Consiglio Direttivo redige il bilancio dell’Associazione, sia preventivo che consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei soci. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell’Associazione, con separata indicazione dell’eventuale attività commerciale posta in essere accanto all’attività istituzionale.
Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell’Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.
Insieme alla convocazione dell’assemblea ordinaria che riporta all’ordine del giorno l’approvazione del bilancio, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, copia del bilancio stesso.
I libri sociali, contabili e gli eventuali registri IVA potranno essere depositati anche presso una delle sedi operative ritenuta idonea al deposito così come presso lo studio del commercialista incaricato dal consiglio direttivo.
Art. 24 – Clausola compromissoria
Tutte le controversie insorgenti tra i soci e l’Associazione o suoi Organi saranno sottoposte alla competenza di un Collegio o di tre Probiviri da nominarsi dall’Assemblea dei soci.
Il loro lodo sarà inappellabile.
Art. 25 – Durata - Scioglimento
La durata dell’Associazione è illimitata.
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno i 4/5 degli associati aventi diritto al voto, con l’approvazione sia in prima che in seconda convocazione, di almeno i 3/4 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell’assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell’Associazione deve essere presentata da almeno 4/5 dei soci con diritto di voto, con l’esclusione delle deleghe.
L’Assemblea, all’atto di scioglimento dell’Associazione, delibererà, sentita l’autorità preposta, in merito alla destinazione dell’eventuale residuo attivo del patrimonio dell’Associazione.
La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità analoghe ovvero ai fini sportivi, fatta salva diversa destinazione imposta dalla Legge.
Art. 26 – Norma di rinvio
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti delle FNS e degli EPS ai quali si sarà affiliati ed in subordine alle norme del Codice Civile.